1. Informazioni Generali
1.1 Legislazione
La base giuridica per le disposizioni sulla protezione degli informatori negli Stati membri dell'UE è la Direttiva UE n. 2019/1937 del 23.10.2019, che è stata adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio sulla protezione degli informatori („Direttiva whistleblowing“). Ogni Stato membro dell'UE è obbligato a recepire le disposizioni della direttiva sulle segnalazioni di irregolarità nella propria legislazione nazionale.In Italia la Direttiva europea viene attuata dal D.LGS. 24/2023 La presente Informativa si applica a tutte le società del Gruppo HEAD che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva UE n. 2019/1937 del 23.10.2019 („Direttiva Whistleblowing“) (di seguito denominata „Società“).
1.2 Definizioni
Informatori: persone fisiche che segnalano o divulgano informazioni sulle violazioni ottenute in relazione alle loro attività lavorative.
Violazione(i): Atti o omissioni che sono illegali o in contrasto con l'oggetto o lo scopo della legislazione nazionale o del diritto UE direttamente applicabile.
Ritorsioni: Atti o omissioni diretti o indiretti in un contesto professionale che sono innescati da una relazione o divulgazione interna o esterna e che causano o possono causare uno svantaggio ingiustificato per l'informatore.
1.3 Cosa si può segnalare
Le segnalazioni possono rientrare nel seguente ambito di applicazione (l’elenco non è esaustivo):
Servizi finanziari, prodotti finanziari e mercati finanziari: prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Sicurezza e conformità dei prodotti
Sicurezza dei trasporti
Protezione dell'ambiente
Protezione dei consumatori
Protezione della privacy e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi d'informazione
Il sistema di segnalazione serve esclusivamente a ricevere ed elaborare le segnalazioni di violazioni effettive o presunte di leggi, regolamenti nazionali e tutte le normative aziendali interne (ad es. codice di condotta) in relazione alla direttiva sulle segnalazioni. In particolare, non è disponibile per reclami generali o per richieste di prodotti e garanzie.
1.4 Principi
I segnalatori possono essere i dipendenti (compresi i dipendenti part-time e temporanei) ma anche i candidati, i tirocinanti, i lavoratori autonomi e tutte le persone che lavorano per appaltatori, subappaltatori e fornitori. I segnalatori devono essere in buona fede, al momento della segnalazione ci devono essere motivi ragionevoli di credere che le informazioni sulle violazioni riportate siano corrette. Non è assolutamente necessaria la conoscenza concreta dei fatti, sono sufficienti ragionevoli sospetti/dubbi. Una falsa segnalazione intenzionale è inaccettabile e autorizza HEAD ad agire contro tali persone. Le false segnalazioni possono quindi avere conseguenze negative per la persona interessata e possono anche portare il segnalatore a essere ritenuti responsabili per eventuali danni subiti da qualcuno a causa di tale falsa segnalazione. I segnalatori sono protetti da ritorsioni, come licenziamenti, revisioni negative dei risultati, cessazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, richieste di risarcimento danni, molestie, discriminazione, ecc., sulla base di relazioni giustificate. I segnalatori hanno la possibilità di rimanere anonimi per ogni segnalazione. La segnalazione deve essere trattata in modo confidenziale se richiesto.